martedì, Ottobre 3, 2023

Whistleblowing, cosa prevede la nuova normativa in materia

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Dopo una gestazione elefantiaca e un parto quantomai travagliato, il decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing è stato approvato lo scorso 9 marzo dal Consiglio dei ministri, recepiti i pareri delle commissioni parlamentari. I tempi di reazione del Legislatore italiano all’input comunitario si sono rivelati – come spesso accade – non propriamente fulminei, tanto da aver imposto l’apertura dell’ennesimo procedimento di infrazione nei confronti del nostro paese davanti alla Corte di giustizia europea. 

Le nuove disposizioni entreranno definitivamente in vigore dal 15 luglio 2023 per la maggior parte dei destinatari e saranno rivolte, in buona sostanza, sia agli enti pubblici, ad esclusione dei comuni con meno di 10mila abitanti, sia agli enti privati con più di 50 dipendenti, ovvero a quelli, fra i privati, che operano in alcuni specifici settori, come, ad esempio, nell’ambito di prodotti e mercati finanziari, della tutela dell’ambiente o dei trasporti, indipendentemente dal numero di dipendenti. 

L’attuale disciplina e le novità del decreto

L’Italia non parte da zero. Il nostro paese, infatti, si era già dotato di una disciplina dedicata alla tutela dei whistleblowers, prima nel settore pubblico e, a partire dal 2017, anche per gli enti che operano esclusivamente nel settore del privato. Cosa cambia, allora, con l’introduzione del decreto di attuazione della direttiva? La prima grande novità, quantomeno per gli enti privati, va rinvenuta proprio nell’obbligo (e non più nella mera facoltà) di istituire canali di segnalazione interna e di introdurre strumenti approntati alla concreta tutela dei segnalanti. Per i privati, infatti, l’istituzione di tali sistemi era, sino a oggi, rimessa alla libera scelta di dotarsi di un Modello di organizzazione gestione e controllo, conformemente alle previsioni del decreto legislativo 231/2001. 

In altri termini, ai sensi della normativa appena richiamata (tuttora in vigore), l’ente nell’ambito del quale siano commessi dei reati può riuscire ad andare esente da conseguenze sanzionatorie se dimostra, fra l’altro, di aver introdotto efficaci protocolli di whistleblowing. I sistemi di whistleblowing previsti dal decreto legislativo 231/2001 – e, per gli aspetti fondamentali, richiamati anche dal nuovo decreto – sono ritenuti idonei se garantiscono, attraverso canali informatici protetti, la riservatezza del segnalante, ponendolo al sicuro da qualsiasi conseguenza ritorsiva o discriminatoria legata alla segnalazione (da individuarsi ad esempio in licenziamenti, demansionamenti, pressioni ed attività di mobbing), anche attraverso l’introduzione di
severe sanzioni disciplinari a carico di chi si rende responsabile della cosiddetta retaliation.

Oltre all’abbandono della facoltà in favore dell’obbligo di istituire canali di whistleblowing, un’altra novità sostanziale può sicuramente individuarsi nell’ampliamento degli illeciti oggetto di segnalazioni. Il decreto estende il whistleblowing non solo alle “materie” di rilievo squisitamente penalistico già considerate dal decreto legislativo 231 (corruzione e frodi, in primis), ma anche a malpractice, non necessariamente delittuose, che incidono direttamente sugli interessi strategici comunitari (privacy, antitrust, ambiente), o a condotte che si assumono essere in violazione degli standard etici a cui gli enti intendono spontaneamente aderire. Da quest’ultima prospettiva, il whistleblowing assume un ruolo cruciale anche per l’enforcement delle iniziative di Corporate Social Responsibility che sempre più caratterizzeranno lo standing degli operatori economici nel contesto globale.

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