giovedì, Giugno 8, 2023

Blockchain, i vantaggi dell'impiego nei contratti pubblici

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d) attivando specifiche istruzioni, il sistema è altresì in grado di rilevare ipotesi d’inadempimento (trattasi, ad esempio, del caso in cui la registrazione di un documento non sia effettuata nei termini stabiliti) e di effettuare una segnalazione qualora il documento registrato non risponda ai requisiti richiesti;

Dunque, le informazioni e i documenti chiusi in una catena di blocchi (blockchain) risultano pressoché immodificabili, oltre che nel contenuto, anche con riferimento all’autore della registrazione e al tempo in cui questa è stata effettuata. In termini di economia dei contratti, è evidente come il ricorso ad un registro digitale distribuito possa agevolare la formazione di un affidamento efficiente tra le parti, comprimendo i costi di transazione e operando una selezione degli operatori basata, oltre che sull’analisi dei requisiti attuali, anche su un ampio e immodificabile repertorio d’informazioni componenti il fascicolo virtuale dell’operatore stesso (art. 24) e che potrebbero confluire nell’anagrafe degli operatori economici (art. 31).

Una messe di dati “verificati” di tale ampiezza e capillarità consentirebbe, anche ricorrendo all’intelligenza artificiale e a strumenti di data analytics, di rilevare tendenze e regolarità che, alla luce di un’attenta interpretazione, agevolerebbero l’attività di programmazione della Pubblica amministrazione, assicurando una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica e contrastando al tempo stesso i fenomeni corruttivi e le frodi. Un registro digitale distribuito potrebbe dunque contribuire alla concreta realizzazione dei principi generali del risultato, della fiducia reciproca tra pubblica amministrazione e operatori economici e dell’accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, sui quali è peraltro incardinato l’intero impianto del Codice (artt. 1-4).

In tal senso, muovono anche le considerazioni svolte più recentemente dalla Commissione europea (comunicazione del 16 marzo 2023) con riguardo alla imminente costituzione di uno spazio di dati sugli appalti pubblici dell’Unione. Tale piattaforma consentirà di:

  1. sfruttare economie di scala e condividere conoscenze al fine di promuovere la transizione
    “verde” e digitale e acquistare prodotti e servizi più ecologici, sociali e innovativi
  2. automatizzare talune operazioni, conseguendo notevoli risparmi operativi;
  3. individuare modelli sospetti e tutelare l’integrità delle procedure;
  4. promuovere un maggiore coinvolgimento delle pmi.

Infine, si consideri come la tecnologia che presiede al funzionamento di un registro digitale
distribuito potrebbe trovare applicazione anche nel settore privato e consentire un governo del rischio economico derivante dalla disciplina vigente in tema di responsabilità solidale (art. 1676 cod. civ. e art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003) e di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), “certificando” altresì il corretto funzionamento del modello di organizzazione e gestione eventualmente adottato dall’ente.

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