giovedì, Giugno 8, 2023

Il governo si incarta ancora sulle regole per aprire online una startup

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In altri termini, il Consiglio di Stato ha notato almeno due contraddizioni nello schema di decreto, alla luce del contesto normativo attuale. La prima contraddizione è tra la “facoltà” di adottare uno statuto con modello standard in caso di costituzione con atto pubblico informatico e, al contrario, l’obbligo di utilizzare il modello 138 in caso di costituzione con atto pubblico non informatico. La seconda contraddizione riguarda i compensi, previsti se pur in maniera ridotta, alla luce della gratuità prevista dalla procedura con il modello 138. Contraddizioni che fanno sorridere di amarezza se si pensa che sono passati 10 anni dalla legislazione che mirava a favorire la nascita delle startup e che oggi festeggia il primo giro di boa con un ritorno al passato.
Vediamo perché. 

Vi raccontiamo le 115 aziende innovative da tutta Europa (Italia compresa) che ci permetteranno di sfidare il primato tech di Stati Uniti e Cina 

I dubbi del Consiglio di Stato

Per il Cds “desta perplessità la formulazione (dell’articolo 1 comma 3) dello schema di decreto Mise (e anche del comma 2 per ciò che si riferisce alle srl ordinarie) che invece stabilisce che gli atti costitutivi informatici siano redatti utilizzando il modello standard. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere modificate in coerenza con le disposizioni della norma primaria (quella del codice civile, ndr) .

I giudici amministrativi ritengono che la questione dovrebbe essere affrontata considerando le finalità generali sia del decreto legge 1 del 2012 sia del decreto legislativo 183 del 2021, “entrambi volti a perseguire la massima semplificazione per la costituzione di questo tipo di società”. In questa chiave, il Cds chiede al Mise di valutare se introdurre nello schema di decreto una disposizione chiarificatrice che preveda il rinvio al modello del decreto 138 nel caso in cui non ci si avvalga del nuovo modello.

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È una delle idee della Italian Tech Alliance, che vuole rappresentare il mondo delle imprese innovative e suggerisce di aggiornare le leggi che ne tutelano le attività

I costi di costituzione: tasto dolente

Infine, specifica il Cds, “appare contraddittorio” rispetto all’obiettivo anche della direttiva europea recepita, aver previsto la determinazione, sia pur ridotta, del compenso per l’attività notarile nel caso di costituzione delle società a responsabilità semplificata attraverso atto pubblico informatico a fronte della gratuità vigente per la procedura mediante modello ex decreto 138. “Mentre, infatti, per le società a responsabilità limitata il dimezzamento del compenso costituisce di per sé un incentivo a procedere per atto informatico, per quelle a responsabilità semplificata si dà luogo ad un aggravio di spesa che certamente non ne favorirà la utilizzazione. La questione, non affrontabile (stante il testo di legge) con il decreto in esame, potrebbe essere oggetto di un intervento legislativo di coordinamento”.

 Il Mise ha fatto sapere che lo schema originariamente redatto dal ministero è stato sottoposto alle valutazioni del ministero della Giustizia e del Consiglio nazionale del notariato, in ragione della possibile interferenza con la norma  del 2012,  che abbiamo appena  richiamato; e che di non aver non ha ritenuto di recepire le osservazioni formulate, in particolare dal Consiglio nazionale del notariato, il 5 aprile scorso, sul testo e sugli allegati. Osservazioni che il CdS, a questo punto, vuole proprio leggere “per consentirne in particolare una più agevole valutazione”. 

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